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[1]((Il reparto del contributo fra i proprietari di terre e l'elenco delle quote di rimborso a carico dei titolari di imprese industriali, saranno compilati dalla Giunta comunale nel mese di dicembre di ogni anno. La riscossione dei crediti relativi verra' eseguita coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), a mezzo di ruolo reso esecutivo e pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli principali delle imposte dirette.

[2]Il pagamento dei contributi e delle quote di rimborso sara' fatto in tre rate bimestrali, scadenti il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre di ogni anno.

[3]Il ruolo, in cui sara' inscritto anche l'aggio di riscossione in misura non superiore a quella per le imposte dirette, verra' consegnato all'esattore, che rispondera' del carico coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

[4]Contro le inscrizioni nel ruolo e' ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa nel termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art2bis · fonte del testo