Art. 5-bis
Art. 5 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 5 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il divieto del lavoro notturno delle donne potra' essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.
tolto: Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.aggiunto: Art. 5 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art5bis · fonte del testo