Art. 7 — Programma stralcio di tutela ambientale
Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999. Il programma stralcio di cui al comma 1 e' costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con piu' alto valore aggiunto e piu' elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalita' di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalita' di stipulazione e concessione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1997
