Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art1 · fonte del testo