Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'art. 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art6 · fonte del testo