Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'art. 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 22 giugno 1954
