Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1 luglio 1945. Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonche' i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art5 · fonte del testo