Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e' sostituito dal presente articolo: "La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, puo' essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui e' iscritto il relativo deposito purche' il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato. Il direttore generale potra', anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che credera' di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un'altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila. Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati".

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art10 · fonte del testo