La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298. A richiesta della parte, la consegna puo' essere fatta a mezzo degli uffici postali, purche' il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.

Testo vigente dal 30 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;963~art1 · fonte del testo