E' in facolta' della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

Testo vigente dal 5 agosto 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art11 · fonte del testo