Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e' modificato nel modo seguente: "Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui e' stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale e' pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione".

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art6 · fonte del testo