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Le modificazioni ai ruoli organici del personale che percepisce assegni sul bilancio dello Stato, la cui nomina all'impiego o servizio non richiede un decreto Reale, possono farsi con disposizioni del potere esecutivo, ma saranno attuate solo quando i fondi occorrenti pieno stati concessi colle leggi di bilancio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
