Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' altresi' inquadrato, con le modalita' di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non e' stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.
Testo vigente dal 31 agosto 1985
