Il personale che gia' appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, puo' chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:

  • a)sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della. Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
  • b)abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato a norma del presente articolo e' riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianita' maturata nella carriera di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto e' effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Testo vigente dal 31 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;455~art2 · fonte su Normattiva