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[1]Gli uditori che hanno maturato o matureranno il diritto a partecipare agli esami per la promozione al grado di aggiunto giudiziario e che comprovino, nei modi e nei casi previsti dall'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, di non aver potuto sostenere in tutto o in parte le relative prove di esame, saranno ammessi a sostenerle nel primo esame che' sara' bandito dopo la data di cessazione dello stato di guerra o dopo il loro collocamento in congedo o l'invio in licenza illimitata. I predetti uditori e quelli che, avendo sostenuto l'esame per la promozione al grado di aggiunto giudiziario, comprovino, nei modi e nei casi predetti, di non averlo potuto sostenere nella sessione alla quale avrebbero avuto diritto di partecipare, sono inclusi, in base alla votazione riportata, al posto che sarebbe ad essi spettato nella graduatoria formata in esito agli esami che avrebbero avuto diritto di sostenere, con la stessa decorrenza della promozione a tutti gli effetti.

[2]Ai fini del precedente comma, le promozioni gia' effettuate e quelle da conferire in esito agli esami indetti o da indire durante l'attuale stato di guerra, si intendono disposte con riserva di anzianita'.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art2 · fonte del testo