Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli attuali uditori di pretura, che, per qualsiasi ragione non hanno partecipato agli esami per la promozione a pretore aggiunto e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 132, primo comma dell'Ordinamento giudiziario, sono ammessi agli esami per aggiunto giudiziario intendendosi dispensati dalle prove di diritto amministrativo ma dovranno partecipare all'esame speciale integrativo, di cui all'art. 261 dell'Ordinamento, ai fini del passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale.
tolto: Si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art3 · fonte del testo