Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. 228 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il termine per la presentazione dell'istanza e dei titoli per la partecipazione al concorso per titoli ed allo scrutinio a turno di anzianita' per la promozione ai gradi di consigliere di Corte di cassazione ed equiparati, di consigliere di Corte d'appello ed equiparati, e di primo pretore, e' raddoppiato nei riguardi dei magistrati richiamati alle armi in dipendenza dell'attuale stato di guerra.
tolto: I detti magistrati sono esonerati dall'osservanza del periodo obbligatorio a cui debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare agli effetti del concorso e dello scrutinio.
tolto: I magistrati appartenenti a reparti mobilitati dislocati fuori del territorio del Regno e quelli residenti all'estero, in Libia, nei Possedimenti dell'Egeo e in Africa Orientale sono ammessi di ufficio allo scrutinio o al concorso cui avrebbero diritto di partecipare, e sono dispensati dalla produzione di qualunque titolo.
tolto: Il giudizio nei loro riguardi e' deliberato sulla base dei titoli e documenti eventualmente gia' prodotti, nonche' dei rapporti informativi e di tutti gli elementi di valutazione risultanti del fascicolo personale.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso e la competente Sezione del Consiglio superiore della magistratura possono disporre la ispezione di cui all'articolo 159, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, presso l'ultimo ufficio al quale ha appartenuto il magistrato durante la sua permanenza nel Regno.
tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi ed agli scrutini gia' banditi ed a quelli in corso di espletamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art4 · fonte del testo