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[1]Il concorso per esame integrativo, di cui agli articoli 256 e 257 dell'Ordinamento giudiziario per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale sara' indetto nel trimestre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra.

[2]Nello stesso periodo sara' indetto altresi', l'esame speciale integrativo di idoneita', previsto dall'art. 261 dell'Ordinamento giudiziario.

[3]Fino all'esito degli esami predetti e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di destinare provvisoriamente gli aggiunti giudiziari ai posti vacanti nei tribunali e nelle Regie procure, riservati ai pretori, ai sensi dell'art. 142 dell'Ordinamento.

[4]La disposizione dell'art. 262 dell'Ordinamento medesimo si applica anche agli aggiunti nominati anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento, che dichiarino di gradire la destinazione in pretura.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art7 · fonte del testo