Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.

tolto: Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.

tolto: L'esercizio della facolta' indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.

tolto: Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facolta' di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

tolto: I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art6 · fonte del testo