Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.
tolto: Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.
tolto: L'esercizio della facolta' indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.
tolto: Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facolta' di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.
tolto: I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art6 · fonte del testo