Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 287 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore. In tale contingente, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai non di ruolo che, alla data del 1° dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianita' o dalla data successiva, anteriore al 1° dicembre 1957, nella quale si e' compiuto il biennio di anzianita'. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'art. 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1° luglio 1956. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianita' di servizio maturata alle dipendenze delle Universita' o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione. A decorrere dal 1° giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che saranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, e' estesa la indennita' di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310. Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art12 · fonte del testo