Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite. I procedimenti disciplinari, gia' trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio. I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art11 · fonte del testo