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Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausiliario. Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di eta', l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli e' condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato. Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto e' calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art13 · fonte del testo