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Fino a quando non sara' provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione puo', in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalita' previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
