Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonche' negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa. Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta Scuola, le disposizioni sopra citate si applicano in quanto siano piu' favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210. Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonche' a quello previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di eta', ferma restando, peraltro, la osservanza del disposto di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art15 · fonte del testo