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Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonche' negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa. Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta Scuola, le disposizioni sopra citate si applicano in quanto siano piu' favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210. Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonche' a quello previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di eta', ferma restando, peraltro, la osservanza del disposto di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
