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I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai rettori delle Universita' o dai direttori degli Istituti d'istruzione superiore.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art16 · fonte del testo