Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 156 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Universita' ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, e' immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni. Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art3 · fonte del testo