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Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Universita' ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, e' immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni. Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art3 · fonte del testo