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Il personale non di ruolo in servizio alla entrata in vigore della presente legge presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Universita' ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, e' considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961
