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Il personale non di ruolo in servizio alla entrata in vigore della presente legge presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Universita' ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, e' considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 novembre 1961, n. 1255

1

con decorrenza dal 1 novembre 1961

La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 32 comma 4) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 53 comma 1) che "Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961."

Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1961, n. 1255

    La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 32 comma 4) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 53 comma 1) che "Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art5 · fonte del testo