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Il personale non di ruolo in servizio alla entrata in vigore della presente legge presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Universita' ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, e' considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 novembre 1961, n. 1255
1con decorrenza dal 1 novembre 1961
La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 32 comma 4) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 53 comma 1) che "Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961."
Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
