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Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, e' immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso. Il personale che in applicazione di questo articolo e' immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potra', su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
