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I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si puo' provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'art. 1 della presente legge. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art7 · fonte del testo