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Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa. Il trasferimento di cui al presente articolo e' subordinato alle disponibilita' di posti in organico.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art8 · fonte del testo