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Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire. Il personale che, alla data medesima, si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sara' collocato nel grado 11° del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado 11° del ruolo soppresso, e con anzianita' di grado decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo. Al personale cosi' trasferito verra' computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado 9°, 10° e 11°, sara' conservata, a tutti gli effetti, l'anzianita' di grado goduta in detto ruolo. Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado 7° del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale di grado 9° del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianita' di almeno dieci anni, e che abbia conseguito la promozione al grado 8° nel nuovo ruolo. I periodi di anzianita' richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo. Tale riduzione non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Testo in vigore dal 18 novembre 1955 al 22 dicembre 2008
