L'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1993 n. 537

2

La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che " che l'art. 7 si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art7 · fonte su Normattiva