Salvo quanto previsto nell'articolo 10, al personale indicato dall'articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, e' attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/1989

    Questione infondata
    14 febbraio 1989

    Questione già dichiarata non fondata in riferimento al solo art. 1 e successivamente manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 8 della legge denunziata. - S. n. 413/1988; O. nn. 1047/1988 e 1083/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 8 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1047/1988

    Questione infondata
    30 novembre 1988

    Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata. - S. n. 413/1988; O. n. 915/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 101 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art8 · fonte su Normattiva