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Per il personale statale in attivita' di servizio, il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 318.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1433~art1 · fonte del testo