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Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge e' esteso ai magistrati e al personale indicato nell'art. 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle nn. 1 e 2, nonche' alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;990~art2 · fonte del testo