Art. 12 — Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda, classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti e' stabilito nella tabella D annessa alla presente legge. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D. Per quanto non e' preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1951
