Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1997. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 8 marzo 1997
