Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Art. 6 — Agevolazioni per le imprese strutturate

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonche' le cooperative ed i consorzi iscritti nel medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio, per investimenti in:

  • a)attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;
  • b)strumenti e sistemi informatici e telematici;
  • c)complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni gia' in disponibilita', gru e carrelli per la movimentazione delle unita' di carico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240, nonche' attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unita' di carico suddette;
  • d)immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    La non frazionabilità dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) è in "re ipsa" e, al riguardo, non può ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilità e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarietà delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure può ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale più ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonché 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attività per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.

    Art. 3 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 4 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 6 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 7 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;68~art6 · fonte su Normattiva