Art. 4 — Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative
[1]Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi gia' esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a tre per ciascuna impresa. La concessione del beneficio di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:
- a)la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;
- b)i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualita' di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;
- c)l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto ne' eseguire trasporti in proprio;
- d)le imprese beneficiarie non devono essere gia' state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso e' inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:
- a)nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;
- b)l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c)
[2]del comma 2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio e' altresi' radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.
Testo vigente dal 12 febbraio 1992
