Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

I titoli sono immessi nel sistema in deposito regolare con gli effetti previsti dalla presente legge. La "Monte Titoli S.p.a." e' legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, ed e' altresi' legittimata ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema. E' in ogni caso riservato ai titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2376, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonche' nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificata, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. La legittimazione all'esercizio dei diritti di cui al comma 2 e' attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformita' alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'articolo 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione di cui sopra. Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile. Non puo' esservi, per gli stessi titoli, piu' di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. Si applica alla "Monte Titoli S.p.a." il divieto di rappresentanza di cui all'articolo 2372, quarto comma, del codice civile. I titoli di proprieta' della "Monte Titoli S.p.a." devono essere specificamente individuati ed annotati in apposito registro da essa tenuto.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art3 · fonte su Normattiva