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[1]E' autorizzata l'attuazione di un piano di intensificazione delle iniziative dirette al miglioramento e all'incremento della produzione zootecnica di ogni specie, e alla difesa sanitaria del bestiame, ai fini dell'autarchia, e in base alle direttive di massima che saranno tracciate dalle Corporazioni della zootecnia e della pesca e dei tessili, e dal Comitato corporativo centrale.

[2]Il piano di cui sopra viene formulato ed aggiornato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero dell'interno, sentito il settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, ed attuato, sotto la guida ed il controllo dell'Amministrazione dell'agricoltura, per quanto concerne le attivita' tecniche ed economiche del piano stesso, nelle forme d'intervento previste dalle leggi 6 luglio 1912, n. 832, e 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e del Ministero dell'interno per le attivita' zooprofilattiche di cui al testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

[3]Nella concessione di premi, sussidi e contributi e negli analoghi interventi previsti dalla presente legge e non compresi fra quelli di cui al successivo art. 14, concernenti gli incoraggiamenti alla produzione foraggera, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 6 luglio 1912, n. 832.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art1 · fonte del testo