Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 226 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La Sezione della zootecnia designa i nomi dei propri rappresentanti e degli eventuali supplenti chiamati, col criterio di particolare competenza, a partecipare alla Commissione provinciale e alle Commissioni locali per l'approvazione dei tori.
tolto: Il funzionario tecnico dell'Ispettorato preposto ai servizi zootecnici funziona quale segretario della Commissione provinciale e della Commissione locale.
tolto: Il regolamento per la visita dei tori, compilato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, e' approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto del Ministro per le corporazioni.
tolto: La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni e' nominata dal Ministro per l'agricoltura le foreste, ed e' cosi costituita:
tolto: del direttore del deposito cavalli stalloni, con funzione di presidente;
tolto: di un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, con funzioni di vice-presidente. L'allevatore e' designato dal settore della zootecnia;
tolto: del direttore del centro rifornimento quadrupedi e, per ogni provincia della circoscrizione, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del veterinario provinciale.
tolto: Alla Commissione partecipa, per ogni provincia, con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia, scelto col criterio di particolare competenza.
tolto: I membri della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.
tolto: Restano conseguentemente modificati, nei sensi suespressi, l'art. 5, i commi secondo e terzo dell'art. 15 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e l'art. 1 del R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 118.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art6 · fonte del testo