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[1]I tori, I cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, per essere destinati alla fecondazione artificiale, debbono avere riportata l'approvazione prescritta per la monta dalla legge 29 giugno 1929-VIII n. 1366.

[2]Chiunque adoperi tori, cavalli od asini stalloni per la fecondazione artificiale, non approvati ai sensi del precedente comma, e' punito in base agli articoli 8 e 19 della legge medesima.

[3]Ai fini zootecnici, le norme per il funzionamento degli impianti di fecondazione artificiale, di cui all'ordinanza del Ministro per l'interno 8 luglio 1938-XVI, saranno stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'agricoltura e foreste, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e sentito il Comitato zootecnico. Con lo stesso decreto saranno emanate le conseguenti disposizioni modificative ed integrative delle norme legislative vigenti sulla disciplina della monta pubblica e privata, e sara' fissata altresi' la data di entrata in vigore del presente articolo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art13 · fonte del testo