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[1]Per provvedere alle spese di cui alla presente legge, il diritto fisso di macellazione previsto dalla legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni, viene elevato, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII, di lire 11 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo di adulto, e di lire 10 per tutti gli altri capi bovini.

[2]Il maggior provento, detratto un decimo a favore del Comune, sara' versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

[3]Per le modalita' di riscossione e di versamento della maggiore quota del diritto fisso di cui sopra restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art16 · fonte del testo