Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potra' beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potra' beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che la pronuncia di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 5 seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art4 · fonte del testo