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Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potra' beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potra' beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che la pronuncia di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 5 seguente.
Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
