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[1]La Sezione della zootecnia designa i nomi dei propri rappresentanti e degli eventuali supplenti chiamati, col criterio di particolare competenza, a partecipare alla Commissione provinciale e alle Commissioni locali per l'approvazione dei tori.

[2]Il funzionario tecnico dell'Ispettorato preposto ai servizi zootecnici funziona quale segretario della Commissione provinciale e della Commissione locale.

[3]Il regolamento per la visita dei tori, compilato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, e' approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto del Ministro per le corporazioni.

[4]La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni e' nominata dal Ministro per l'agricoltura le foreste, ed e' cosi costituita:

[5]del direttore del deposito cavalli stalloni, con funzione di presidente;

[6]di un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, con funzioni di vice-presidente. L'allevatore e' designato dal settore della zootecnia;

[7]del direttore del centro rifornimento quadrupedi e, per ogni provincia della circoscrizione, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del veterinario provinciale.

[8]Alla Commissione partecipa, per ogni provincia, con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia, scelto col criterio di particolare competenza.

[9]I membri della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

[10]Restano conseguentemente modificati, nei sensi suespressi, l'art. 5, i commi secondo e terzo dell'art. 15 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e l'art. 1 del R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 118.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art6 · fonte del testo