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[1]Nei regolamenti per la visita preventiva dei tori puo' essere prescritto, su proposta della Sezione della zootecnia, l'obbligo di una speciale autorizzazione per chi intenda impiantare e gestire una stazione pubblica di monta taurina. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'art. 6.

[2]Nell'autorizzazione sono indicati il termine di validita', nonche' le condizioni a cui il rilascio di essa e' subordinato.

[3]Per la inosservanza di tali condizioni l'autorizzazione puo' in ogni tempo essere revocata su proposta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base a conforme parere della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori.

[4]Il contravventore e' punito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art7 · fonte del testo